Norme e regole sulla comunicazione politica nella pubblica amministrazione nel periodo elettorale

Poichè le polemiche stanno infuocando il clima politico è dovere ricordare come devono comportarsi gli enti interessati dalle elezioni .

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali – cioè dall’11 febbraio, giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi – e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso, si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l’eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell’ambito di un riferimento sia a “forme impersonali” che alla “indispensabilità” dell’attività in parola per l’assolvimento delle funzioni proprie dell’organo, sembra comunque rapportarsi – tenuto conto dell’assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo – all’opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.