Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio Comunale di Albenga ha approvato, al punto 18 all’ordine del giorno, l’adozione del Regolamento Edilizio Comunale, il quale prevede l’annullamento della Commissione Edilizia. La maggioranza in Consiglio, su indicazione dell’Amministrazione, ha ritenuto opportuno proporre un adeguamento del Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.C.C. n. 84 del 28.11.2002, nei riguardi delle nuove norme regionali in materia oltre a tutte le normative nazionali e regionali vigenti in materia edilizia-urbanistica, paesistico-ambientale, tecniche costruttive, igienico-sanitarie, sicurezza del lavoro ed impiantistica.

Il nuovo regolamento edilizio si rende necessario al fine dell’eliminazione della Commissione edilizia, prevista nel testo vigente, e per introdurre la nuova commissione locale del paesaggio introdotta dalla L.R. 22/2009, per l’esercizio delle funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela paesaggistica. Si introduce inoltre la commissione interna detta “Consulta istruttoria”, che può essere facoltativamente chiamata a condurre approfondimenti istruttori su particolari questioni emerse nel corso di un procedimento urbanistico o edilizio. La Consulta è composta dal Dirigente Settore Edilizia/Urbanistica, o suo delegato, che ne assume la presidenza, dal Dirigente Lavori Pubblici e dal Dirigente responsabile del Settore Legale, o loro delegati.

Sono inoltre state effettuate delle modifiche al fine di migliorare alcuni aspetti dell’attuale regolamento edilizio, quali:

1.L’intercapedine potrà eventualmente non essere realizzata (o realizzata con dimensioni ridotte) se sostituita o integrata con altri accorgimenti tecnici atti ad impedire il passaggio dell’umidità. A tal fine dovrà essere acquisita relazione giustificativa a firma di tecnico abilitato.

2.Tolleranza edilizia: sono considerate irrilevanti al fine della verifica della conformità al progetto autorizzato, gli scostamenti dalle misure assentite, realizzati in sede esecutiva, non superiori al 2%, fino ad un massimo di 5 centimetri.

3.Scarichi gassosi: in caso di oggettiva difficoltà tecnica e/o economica alla realizzazione degli scarichi gassosi con camini, di cui ai punti 5 e 6, gli stessi potranno essere sostituiti con appositi filtri o apparecchiature meccaniche che garantiscano la minore interferenza possibile con le aperture di areazione degli eventuali edifici circostanti presenti.