di Mary Caridi – Continua a far discutere gli addetti ai lavori, l’ordinananza N:260, emanata dal Sindaco Guarnieri nel mese di settembre. Nel testo dell’ordinanza si cita una segnalazione  di ANACI che è giunta alla sua attenzione e

che avanza la richiesta di rendere noto e visibile, in caso di calamità naturale o per esigenze di pubblica sicurezza,  i dati e  il nome del responsabile del fabbricato. La Guarnieri ha recepito l’avviso e ha fatto di più, ha obbligato gli amministratori condominiali ad esporre una targa d’ottone( scelta basata su quali presupposti?),ha anticipato con una decisione di imperio  che nella targa di ottone, vi sia anche l’ obbligo di esporre il nome dell’associazione a cui appartiene l’amministratore del condominio. L’Antitrust però, non solo boccia l’istituzione dell’Albo pubblico degli amministratori, ma condanna e critica con vigore le modifiche introdotte nella riforma dei condomini, in questi giorni al vaglio della Commissione Giustizia della Camera.

Il principio violato, secondo il parere dell’Antitrust,e messo nero su bianco,  è stato formulato in risposta a una denuncia dell’ Istituto europeo di Studi economici e ricerche che poneva alla sua attenzione i contenuti dell’art.25 del testo unificato di alcuni disegni di legge. Ora l’Antitrust ribadisce il concetto e lo rafforza: “la norma condizionando l’ esercizio dell’attività di amministratore ad un’iscrizione obbligatoria in un elenco tenuto dalle camere di commercio,industria ed artigianato, determina una restrizione della concorrenza”. Da questo dibattito in corso si evince che aver menzionato l’obbligo di citare sulla targa da esporre all’estero del condominio. il nome dell’Associazione di categoria è non solo illegittimo, ma una fuga in avanti su qualcosa che non esiste. Sulle motivazione che hanno spinto  il Sindaco Guarnieri a dare seguito ad una nota dell’Anaci, obbligando ogni amministratore di condominio ad esporre i propri dati, “nonchè” l’indicazione dell’associazione di categoria di appartenenza, favorendo come inevitabile conseguenza della sua decisione ANACI, rispetto ai singoli amministratori non iscritti ad alcuna associazione, rende  leggibile  una possibile vicinanza,  che però allo stato, ha prodotto un atto non condiviso da tutti gli amministratori e che crea sconcerto.

Se la legge non obbliga l’iscrizione all’Albo, non può essere un Sindaco ad obbligare a farlo. L’ordinanza andrebbe, alla luce delle affermazioni dell’Antitrust, o ritirata o modificata perchè restrittiva della libera concorrenza.