Sicurezza Balneare: nuova disciplina particolare degli stabilimenti balneari

È entrata in vigori in questi giorni la modifica del regolamento a tutela dell’incolumità dei bagnanti per il litorale di competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio. Come co0municato, il punto 4.1 dell’art. 4 (disciplina particolare degli stabilimenti balneari) dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 26/2010 del 30.04.2010 è stato sostituito dal seguente:

”4.1 II servizio di salvataggio deve essere attivato durante l’orario di apertura della struttura.

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto o Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.

Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti deve essere incrementato facendo ricorso alla possibilità di consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli, ecc.), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri lineari 80 oppure mt/l 160 oppure mt/l 240, predisponendo rispettivamente n. 1 ovvero n. 2 ovvero n. 3 postazioni di salvataggio.

Ai fini dell’esclusiva applicazione dell’istituto del consorzio, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero sito tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri lineari, sia sorvegliato e, pertanto, conteggiato in sommatoria ai metri lineari degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi.

Le postazioni di salvataggio – se in numero di uno rispetto ai limiti sopra fissati – devono essere ubicate il più possibile in posizione centrale rispetto all’impianto di balneazione e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più impianti di balneazione, anche nel caso che la postazione stessa debba essere posizionata su un tratto di spiaggia libera facente parte del consorzio stesso.

Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati può essere ammessa una tolleranza fino al 5%. I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell’apertura, darne formale comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità. Deve altresì essere indicata l’estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l’estensione totale risultante.

È facoltà dell’Autorità Marittima, per casi particolari, procedere a determinazioni diverse in ordine allo svolgimento del servizio di salvataggio, dietro motivata istanza dei soggetti interessati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza”.