Caso Ecoalbenga: Green Holding ricorre al Tar. Gli atti proverebbero la totale estraneità di legami con la criminalità.

di Mary Caridi – Secondo atto della complicata vicenda che ha condotto allo scioglimento da parte del comune di Albenga guidata sindaco Guarnieri della società Ecoalbenga. Green Holding non solo si sente  danneggiata dalle scelte dell’amministrazione Guarnieri e dalla rescissione del contratto, ma respinge ogni accusa di qualunque  sospetto o legame  con la criminalità,  ricorrendo al Tar. Ecco in sintesi la posizione dell’azienda e  le motivazioni presentate nel ricorso che spiegano nel dettaglio la reale situazione.

” a) Green Holding Spa, società impegnata nell’ambiente ed ecologia, detiene il 79,17% di Albenga Green che, a sua volta, è titolare del 48% di Ecoalbenga Spa, società sottoposta al controllo del Comune di Albenga, proprietario del 52% delle relative azioni;

b) a partire dal 2004, in virtù dei contratti stipulati con il Comune di Albenga il 27 maggio 2004, 24 aprile 2009, 14 agosto 2009 e 1 settembre 2010, Ecoalbenga Spa è affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del predetto Comune, nonché dei servizi complementari. Da ultimo, la scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2010, è stata prorogata fino a quando non verrà individuato con gara pubblica un nuovo gestore;

c) in data 20 ottobre 2009, il Sig. Grossi (all’epoca Presidente di Green Holding, dimessosi dalla carica il dicembre 2010) riceveva notifica di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale 41339/08 RGNR – 9073/08 RGGIP;

d) nell’ordinanza, al Sig. Grossi veniva contestata la costituzione all’estero di fondi neri sottratti alle casse delle società del gruppo, utilizzati per soddisfare esigenze economiche personali e pagamenti in nero, consentendo alle società del gruppo di abbattere i propri ricavi. Tuttavia, se nel capo di imputazione relativo alla “finalità” della associazione per delinquere si faceva riferimento anche al reato di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, la commissione del predetto reato non veniva contestata al Sig. Grossi (né allora né successivamente), né tanto meno veniva neppure larvatamente evocato un collegamento con la criminalità organizzata;

e) nonostante ciò, in corrispondenza della stipula in data 1 settembre 2010 dell’ultimo contratto per l’affidamento dei servizi dianzi descritti, la Prefettura, richiesta dal Comune di Albenga di “rendere informazioni ex art. 10, DPR 252/1998” sulla società Ecoalbenga Spa, osservava, con provvedimento prot. n. 657 – Area 1 – Antimafia, in data 11 ottobre 2010, che, in virtù di, non meglio precisati, “accertamenti effettuati presso gli organi competenti”:

– “risultano soci della società Ecoalbenga Spa il Comune di Albenga e la società Albenga Green Srl e che quest’ultima è proprietà della Green Holding Spa il cui presidente, Sig. Grossi Giuseppe, in data 20 ottobre 2009 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare e tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per diversi reati tra cui quello di riciclaggio (art. 648 bis cp);

– atteso che tale misura cautelare rientra tra le segnalazioni rilevanti indicate dall’art. 10, comma 7, lett. a), DPR 252/1998, si ritiene che nei confronti della società Ecoalbenga Spa risultano sussistere alla data odierna gli elementi di cui all’art. 10, comma 2, DPR 252/1998”;

f) sulla base del predetto provvedimento, la Giunta comunale di Albenga, con atto n. 84 del 16 marzo 2011, “considerato che:

– le informazioni antimafia di cui alla nota della Prefettura di Savona prot. n. 657/2010 sono da considerare tipiche e quindi direttamente interdittive alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con Ecoalbenga Spa;

– nessun margine di valutazione discrezionale residua in capo a questa amministrazione circa la rilevanza degli elementi forniti dalla Prefettura”,

deliberava:

– di disporre l’immediata revoca e/o decadenza e/o cessazione e/o interruzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale in essere con Ecoalbenga Spa;

– di riservarsi ogni azione da intraprendere nelle competenti sedi nei confronti di Ecoalbenga Spa e/o del socio privato per il risarcimento dei danni da essi cagionati al Comune;

– di rinviare a successivi atti l’individuazione delle modalità per garantire la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi complementari”;

g) con determina dell’8 aprile 2011 il contratto tra il Comune ed Ecoalbenga veniva risolto;

h) emergeva la necessità di contrastare il provvedimento prefettizio per il gravissimo danno inferto a Green Holding Spa ed Albenga Green Srl, tanto più che le informative rilasciate dalle diverse altre prefetture italiane dal 2009 ad oggi sono sempre state negative, come comprovato dai numerosi altri contratti in essere tra le società del gruppo Green Holding e le pubbliche amministrazioni;

i) conseguentemente, veniva proposto ricorso al TAR Liguria, notificato in data 11 aprile 2011, con il quale è stato, tra l’altro, domandato l’annullamento del provvedimento prot. n. 657 – Area 1 – Antimafia, in data 11 ottobre 2010 e dei provvedimenti comunali;

l) in particolare, la Cassazione, con ordinanza del 12 aprile 2010, annullava le misure cautelari disposte nei confronti del Sig. Grossi, escludendo, tra l’altro, qualsiasi allarme sociale;

m) la lettura del decreto che dispone il giudizio, in data 14 dicembre 2010, confermava che al Sig. Grossi non veniva ascritta la commissione del reato di riciclaggio (art 648 bis c.p.), sicché non pende alcun procedimento penale nei suoi confronti per tale reato; gli stessi Pubblici ministeri che procedono nei confronti del Sig. Grossi non appartengono alla Direzione Distrettuale Antimafia ma alla Procura ordinaria; non solo, ma essi appartengono al Dipartimento competente per i reati contro il patrimonio non a quello per i reati contro la pubblica amministrazione.

n) tanto meno risulta nel corpo di siffatto provvedimento un accenno di collegamento, sia pur minimo, fra le fattispecie di reato contestate e l’attività della criminalità organizzata;

o) il Sig. Grossi nel mese di dicembre 2010 si è dimesso dalla carica di Presidente di Green Holding Spa, non rivestendo alcuna carica nella predetta società e nelle sue controllate e controllante;

p) gli atti impugnati sono, quindi, illegittimi in quanto non hanno minimamente spiegato come dalla ordinanza cautelare emessa nei confronti del Sig. Grossi (peraltro annullata dalla Suprema Corte), che nulla dice (perché nulla può dire) intorno a rapporti intessuti con la criminalità organizzata, possa desumersi un tentativo di infiltrazione mafiosa nella medesima società e nella esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Albenga.

q) i provvedimenti comunali impugnati appaiono, poi, contrassegnati dai vizi rivelatori dell’eccesso di potere per contraddittorietà in quanto il Comune ha giudicato a rischio di infiltrazione mafiosa (e quindi in grado di subire ingerenze) una società (Ecoalbenga Spa) controllata dallo stesso Comune (salvo voler ammettere che pure questo sia a rischio infiltrazioni) ed in quanto l’Ente, pur conoscendo da almeno 3 mesi l’informativa (datata ottobre 2010), dapprima, il 25 gennaio 2011, ha ritenuto di procedere ugualmente all’esecuzione del contratto e, poco dopo, il 16 marzo 2011, smentendo radicalmente il precedente orientamento, ha inteso immediatamente interrompere il rapporto con l’affidataria del servizio.

r) Consegue, poi, dal prefato esame l’emersione della violazione delle norme sulla revoca degli atti amministrativi ad efficacia durevole (quali quelli che incidono suo i contratti) e sulla partecipazione al procedimento”.

La pubblicazione integrale del testo è un atto dovuto per fornire il massimo di trsparenza e completezza di informazione, consentendo anche  alla parte che si ritiene gravemente danneggiata nella propria immagine e finita su tutti i giornali con accuse molte serie, di poter avere spazi e luoghi dove far sentire la propria versione dei fatti.